Se la Compagnia aerea, nonostante regolare prenotazione, non ha operato il volo cancellandolo ha l’obbligo di:

  • Offrire al passeggero la scelta tra il volo alternativo ed il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni
  • Offrire pasti, bevande, sistemazione in albergo fino alla nuova partenza oltre al trasporto dall’aeroporto alla sistemazione
  • Pagare al passeggero la compensazione pecuniaria da 250€ a 600€ a seconda della lunghezza della tratta.

In soli tre casi la compagnia non è tenuta all’indennizzo:

  1.  La cancellazione del volo in caso di evento eccezionale (condizioni meteo avverse, attentati, scioperi o calamità naturali);
  2.  Il passeggero è stato informato della cancellazione del volo almeno 14 giorni prima della partenza;
  3.  È un volo in partenza da aeroporto extra UE o operato da vettore extra UE (il tal caso il passeggero ha comunque diritto ad un risarcimento)

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