La Carta dei diritti del Passeggero è stata redatta dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per raccogliere tutti i diritti del passeggero in caso di disservizio da parte delle Compagnie Aeree.
La normativa di riferimento cui si riferisce la Carta dei diritti del passeggero è racchiusa nel Regolamento (CE) n. 261/2004 (con il quale si istituiscono disposizioni in tema di compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri) e il d.l. n. 69/2006 che recepisce le disposizioni del Regolamento (CE) n. 261/2004.
I disagi sottoposti a tutela sono:
- cancellazione del volo;
- ritardo del volo per oltre 3 ore;
- negato imbarco per overbooking.
La tutela riguarda i voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto situato nell’UE o da un Paese extra UE ma operato da un vettore europeo.
Per i voli in partenza da un Paese non comunitario operato da compagnie aeree non comunitarie con destinazione un Paese dell’UE la tutela è garantita dalla Convenzione di Montreal del 1999 ove ratificata dalla legislazione locale.
Il passeggero può tutelare i propri diritti se:
– possiede un biglietto aereo;
– ha una prenotazione confermata;
– essersi presentato all’accettazione con le modalità indicate.
Non ha invece alcun diritto di richiedere il risarcimento o la compensazione pecuniaria
– chi viaggia gratuitamente o con tariffe ridotte non aperte al pubblico;
– chi si vede negato l’imbarco per motivi di sicurezza, documento di identità non valido o motivi di salute.