La Carta dei diritti del Passeggero è stata redatta dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per raccogliere tutti i diritti del passeggero in caso di disservizio da parte delle Compagnie Aeree.

La normativa di riferimento  cui si riferisce la Carta dei diritti del passeggero è racchiusa nel Regolamento (CE) n. 261/2004 (con il quale si istituiscono disposizioni in tema di compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri) e il d.l. n. 69/2006 che recepisce le disposizioni del Regolamento (CE)  n. 261/2004.

I disagi sottoposti a tutela sono:

  • cancellazione del volo;
  • ritardo del volo per oltre 3 ore;
  • negato imbarco per overbooking.

La tutela riguarda i voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto situato nell’UE o da un Paese extra UE ma operato da un vettore europeo.

Per i voli in partenza da un Paese non comunitario operato da compagnie aeree non comunitarie con destinazione un Paese dell’UE la tutela è garantita dalla Convenzione di Montreal del 1999 ove ratificata dalla legislazione locale.

Il passeggero può tutelare i propri diritti se:

– possiede un biglietto aereo;

– ha una prenotazione confermata;

– essersi presentato all’accettazione con le modalità indicate.

Non ha invece alcun diritto di richiedere il risarcimento o la compensazione pecuniaria

– chi viaggia gratuitamente o con tariffe ridotte non aperte al pubblico;

– chi si vede negato l’imbarco per motivi di sicurezza, documento di identità non valido o motivi di salute.